Sez. L, Sentenza n. 8603 del 16/07/1992 (Rv. 478197 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento collettivo - In genere | Ridimensionamento dell'attività riferito al solo elemento personale - Sufficienza - Prestazioni di lavoro straordinario da parte dei dipendenti rimasti in servizio, affidamento a terzi di attività dell'azienda e nuove assunzioni - Irrilevanza - Limiti.
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento collettivo - In genere
La fattispecie del licenziamento collettivo è integrata non solo nel caso di licenziamento conseguente ad una trasformazione strutturale dell'impresa che comporti la soppressione di uffici o reparti o comunque di elementi materiali dell'azienda, ma anche nel caso del licenziamento ricollegantesi ad un'effettiva e non transeunte riduzione di attività imprenditoriale, che implichi mera riduzione dell'elemento personale dell'impresa medesima; il ridimensionamento dell'attività imprenditoriale non è escluso né dalla prestazione di lavoro straordinario dei dipendenti rimasti in servizio, né dal mero affidamento a terzi di operazioni o lavorazioni prima svolte direttamente in azienda, e neppure dalla circostanza di nuove assunzioni, ove non ne risulti la necessità di colmare vuoti di organico oppure l'ampliamento dell'attività economica dell'impresa.
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)