Sez. L, Sentenza n. 1253 del 20/01/2011 (Rv. 616025 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Ridimensionamento dell'attività imprenditoriale - Messa in mobilità dei lavoratori ex legge n. 223 del 1991 - Condizioni - Prestazione di lavoro straordinario, affidamento a terzi di attività aziendale e nuove assunzioni - Irrilevanza - Limiti - Conseguenze.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE
In tema di ridimensionamento dell'attività imprenditoriale che legittima il ricorso alla procedura di mobilità ex art. 24 della legge n. 223 del 1991, condotte datoriali, quali la richiesta di svolgimento di lavoro straordinario, l'assunzione di nuovi lavoratori o la devoluzione all'esterno dell'impresa di parte della produzione, successive al licenziamento collettivo, non sono suscettibili di incidere sulla validità del licenziamento stesso, una volta che la procedura di mobilità si sia svolta nel rispetto dei vari adempimenti previsti dagli artt. 4 e 5 della legge n. 223 del 1991, ove non risulti la necessità di colmare vuoti di organico originati ingiustificatamente dal processo di ristrutturazione, e ove non si sia in presenza di un ampliamento dell'attività economica dell'impresa, non giustificata sulla base delle ragioni che hanno portato alla riduzione del personale. Ne consegue che non è sufficiente dedurre che vi sia stata l'assunzione di nuovi lavoratori per escludere "sic et simpliciter" la legittimità del ricorso alla procedura di mobilità.
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)