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Sez. U, Sentenza n. 5636 del 28/10/1981 (Rv. 416347 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - RAPPORTO DI LAVORO FRA IL COMUNE, GESTORE DI UNA SCUOLA SPECIALE PER MONGOLOIDI E DI UNA SCUOLA MAGISTRALE ORTOFRENICA, ED UN BIDELLO A TALI SCUOLE ADDETTO - NATURA PUBBLICISTICA - CONTROVERSIE RELATIVE - DEVOLUZIONE AL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Stato
decisa il 1981-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416347-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - RAPPORTO DI LAVORO FRA IL COMUNE, GESTORE DI UNA SCUOLA SPECIALE PER MONGOLOIDI E DI UNA SCUOLA MAGISTRALE ORTOFRENICA, ED UN BIDELLO A TALI SCUOLE ADDETTO - NATURA PUBBLICISTICA - CONTROVERSIE RELATIVE - DEVOLUZIONE AL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*

Il rapporto di lavoro subordinato fra un bidello ed il comune, con prestazioni lavorative presso una scuola della quale il comune stesso in via obbligatoria od anche nell'Esercizio di facolta conferitagli dalla legge, abbia assunto la gestione (nella specie, scuola speciale per mongoloidi e scuola magistrale ortofrenica), ha natura pubblicistica, e, come tale, e devoluto alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo, in conseguenza dello effettivo inserimento di dette prestazioni nell'ambito della organizzazione amministrativa dell'ente territoriale, a prescindere dalle modalita e dalle forme con cui il rapporto medesimo sia stato costituito. (V. 3239/80, mass. N. 407031;) V. 3238/80, mass. N. 407030).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)