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Sez. U, Sentenza n. 3239 del 17/05/1980 (Rv. 407031 - 01)

ISTRUZIONE E SCUOLE - ISTRUZIONE PRIMARIA - SCUOLE MATERNE (ASILI INFANTILI) - PERSONALE NON INSEGNANTE - RAPPORTO DI LAVORO FRA UN COMUNE ED UN BIDELLO - IMPIEGO PUBBLICO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1980-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407031-01

ISTRUZIONE E SCUOLE - ISTRUZIONE PRIMARIA - SCUOLE MATERNE (ASILI INFANTILI) - PERSONALE NON INSEGNANTE - RAPPORTO DI LAVORO FRA UN COMUNE ED UN BIDELLO - IMPIEGO PUBBLICO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA.*

Il rapporto di lavoro che si instauri fra un comune ed un bidello di scuola materna, ancorche in forza di un contratto formalmente qualificato come 'appaltò, per l'espletamento di prestazioni continuative, pure se a tempo determinato, con vincolo di subordinazione e retribuzione predeterminata, configura un rapporto di pubblico impiego, come tale devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto si traduca nello stabile inserimento di detto dipendente nell'organizzazione pubblicistica del comune medesimo, cui e demandato il compito di provvedere alla manutenzione e custodia delle scuole materne, ai sensi dell'art 7 della legge 18 marzo 1968 n 444. (V 3334/78, mass n 392769).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 18/03/1968 num. 444 art. 7, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)