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Sez. U, Sentenza n. 1732 del 14/03/1984 (Rv. 433797 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - COSTITUZIONE DI UN RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - PRESUPPOSTI - DIPENDENTI DI UN COMUNE IMPIEGATI IN ATTIVITÀ DI GESTIONE DI SCUOLA - RAPPORTO DI LAVORO - NATURA PUBBLICISTICA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433797-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - COSTITUZIONE DI UN RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - PRESUPPOSTI - DIPENDENTI DI UN COMUNE IMPIEGATI IN ATTIVITÀ DI GESTIONE DI SCUOLA - RAPPORTO DI LAVORO - NATURA PUBBLICISTICA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*

Con riguardo a prestazioni lavorative in favore di un ente pubblico non economico, svolte con continuità, vincolo di subordinazione e retribuzione determinata, la Costituzione di un rapporto di pubblico impiego, come tale devoluto in via esclusiva alla cognizione del giudice amministrativo, consegue all'effettivo inserimento del dipendente nell'ambito dell'organizzazione pubblicistica dell'ente medesimo, a prescindere dalla Forma in cui la relativa volontà sia manifestata, nonché dall'eventuale diversa qualificazione giuridica adottata in Sede di assunzione. Nel concorso di detti requisiti, pertanto, ha natura pubblica il rapporto di lavoro dei dipendenti del comune, che siano impiegati in attività di gestione di scuole, qualora l'attività medesima, indipendentemente dalla sua correlazione con finalità primarie dell'ente territoriale, ovvero soltanto secondarie o facoltative, venga espletata mediante organizzazione improntata a criteri pubblicistici. (V 4285/82, mass n 422262; (V 5682/81, mass n 416379; (V 5636/81, mass n 416347; (V 768/81, mass n 411245).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Regio Decr. 05/02/1928 num. 577 art. 55, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 91 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)