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Sez. L, Sentenza n. 8989 del 07/04/2008 (Rv. 602857 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - IN GENERE | Assunzione di qualità di imprenditore commerciale a seguito di trasferimento di ramo d'azienda - Applicabilità dell'art. 2112 cod. civ. a rapporti precedenti alla modifica normativa - Ammissibilità - Condizioni per la valutazione della qualità di imprenditore commerciale - Attività di elaborazione dati e tenuta della contabilità svolta da struttura autonoma da parte di un consulente fiscale - Configurabilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2008-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602857-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - IN GENERE

Il professionista intellettuale assume la qualità di imprenditore commerciale quando esercita la professione nell'ambito di una attività organizzata in forma d'impresa - anche acquisita a seguito di cessione di ramo d'azienda ex art. 2112 cod. civ., norma applicabile rispondendo la nuova formulazione al precedente e consolidato orientamento giurisprudenziale - in quanto svolga una distinta ed assorbente attività che si contraddistingue da quella professionale per il diverso ruolo, non meramente strumentale, che riveste il sostrato organizzativo e per il diverso apporto del professionista, involgente una prevalente azione di organizzazione, ossia di coordinamento e di controllo dei fattori produttivi, che si affianca all'attività tecnica ai fini della produzione del servizio. Ne consegue che costituisce una autonoma attività imprenditoriale (e non mera gestione separata rispetto a quella, professionale, di consulente fiscale) l'attività di elaborazione dati e tenuta della contabilità svolta da un ragioniere attraverso un complesso organizzato di beni (locali ed attrezzature) e di professionalità (del personale preposto al servizio), ove la struttura sia rimasta assoggettata, nel corso degli anni, a diverse cessioni (con acquisizione, da ultimo, da parte del professionista) che ne avevano conservato l'identità funzionale ed organizzativa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2238

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)