Sez. 3, Sentenza n. 28312 del 22/12/2011 (Rv. 620939 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - IN GENERE | Assunzione di qualità di imprenditore commerciale - Medico analista titolare di laboratorio di analisi chimico-cliniche - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie relativa ad indennità di avviamento commerciale ai sensi della legge n. 392 del 1978.
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - IN GENERE
Anche il professionista intellettuale assume la qualità di imprenditore commerciale quando esercita la professione nell'ambito di un'attività organizzata in forma d'impresa, in quanto svolga una distinta e assorbente attività che si contraddistingue da quella professionale per il diverso ruolo che riveste il sostrato organizzativo - il quale cessa di essere meramente strumentale - e per il differente apporto del professionista, non più circoscritto alle prestazioni d'opera intellettuale, ma involgente una prevalente azione di organizzazione, ossia di coordinamento e di controllo dei fattori produttivi, che si affianca all'attività tecnica ai fini della produzione del servizio. Tale esercizio in forma di impresa è configurabile nel caso del laboratorio di analisi cliniche, che si connota solitamente come struttura organizzativa di dimensioni più o meno rilevanti, dove il professionista titolare si avvale stabilmente di una pluralità di collaboratori e di dotazioni tecniche di guisa che l'attività professionale rappresenta una componente non predominante, per quanto indispensabile, del processo operativo. (La S.C., sulla base dell'enunciato principio, ha cassato con rinvio la sentenza dei giudici di merito che avevano ritenuto non rientrante tra i conduttori aventi diritto all'indennità di avviamento commerciale la società conduttrice dell'immobile locato, in quanto esplicante un'attività incentrata esclusivamente su ricerche di carattere medico - analisi cliniche e centro antidiabetico -e, quindi, di natura professionale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2238, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)