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Sez. L, Sentenza n. 206 del 10/01/2004 (Rv. 569373 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Nozione - Disciplina ex art. 2112 cod. civ. - Trasferimento di ramo d'azienda - Applicabilità - Cessione di lavoratori addetti ad un medesimo ramo aziendale - Trasferimento di azienda - Configurabilità - Condizioni - Richiamo alla normativa ed alla giurisprudenza comunitarie - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569373-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE

L'art. 2112 cod. civ., anche nel testo anteriore alle modifiche di cui al D.Lgs. n. 18 del 2001, attuativo della direttiva comunitaria n. 50 del 1998, consente, letto in linea con la giurisprudenza comunitaria formatasi in merito alla interpretazione della direttiva n. 187 del 1977 e con le esplicite indicazioni fornite dalla direttiva n. 50 del 1998, di ricondurre, ai fini da esso considerati, alla cessione di azienda anche il trasferimento di un ramo della stessa, purché si tratti di un insieme di elementi produttivi organizzati dall'imprenditore per l'esercizio di un'attività, che si presentino prima del trasferimento come una entità dotata di autonoma ed unitaria organizzazione, idonea al perseguimento dei fini dell'impresa e che conservi nel trasferimento la propria identità. In presenza di tali condizioni, può configurarsi un trasferimento aziendale che abbia ad oggetto anche solo un gruppo di dipendenti stabilmente coordinati ed organizzati tra loro, la cui capacità operativa sia assicurata dal fatto di essere dotati di un particolare "know how" (o, comunque, dall'utilizzo di "copyright", brevetti, marchi etc.), realizzandosi in tale ipotesi una successione legale di contratto non bisognevole del consenso del contraente ceduto, ex art. 1406 e seguenti cod. civ. Requisito indefettibile della fattispecie legale tipica delineata dal diritto comunitario e dall'art. 2112 cod. civ. resta comunque, anche in siffatte ipotesi, l'elemento della organizzazione, intesa come legame funzionale che rende le attività dei dipendenti appartenenti al gruppo interagenti tra di esse e capaci di tradursi in beni o servizi ben individuabili, configurandosi altrimenti la vicenda traslativa come cessione del contratto di lavoro, richiedente per il suo perfezionamento il consenso del contraente ceduto.(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la sussistenza dei requisiti per configurare la cessione di azienda nel trasferimento - ricondotto dalla società cedente e dalla cessionaria al fenomeno cosiddetto di "outsourcing", comprendente tutte le possibili tecniche mediante le quali un'impresa dismette la gestione diretta di alcuni segmenti dell'attività produttiva e dei servizi estranei alle "competenze di base" - da una società ad altra del ramo d'azienda "Servizi generali", sul rilievo che di esso erano rimaste ignote la struttura e la dimensione, e che inoltre le attività di detto ramo non erano risultate del tutto corrispondenti a quelle trasferite, nonché del cosiddetto " Centro di costo 991", sul rilievo che dello stesso, costituito per ricevere il personale rientrato dalla c.i.g., non era stata provata l'autonomia organizzativa, e che inoltre esso si caratterizzava per la estrema eterogeneità delle attività dei lavoratori che vi erano addetti, e per la mancanza di qualsiasi funzione unitaria, suscettibile di farlo assurgere in qualche modo ad unitaria "entità economica").

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Legge 02/02/2001 num. 18, Direttive del Consiglio CEE 29/06/1998 num. 50, Direttive del Consiglio CEE 14/02/1977 num. 187, Cod. Civ. art. 1406

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)