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Sez. 1, Sentenza n. 2947 del 29/03/1996 (Rv. 496704 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE | Versamenti dei soci a favore di una società cooperativa edilizia - Carattere fruttifero - Presunzione - Condizioni - Obbligo del versamento dei contributi in base a clausola statutaria - Irrilevanza - Interessi relativi ai capitali versati dai soci - Ritenuta d'acconto - Obbligo della società - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496704-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, i versamenti dei soci a favore di una società cooperativa edilizia, che non siano effettuati in conto capitale in base a formale deliberazione assembleare, devono presumersi fruttiferi, senza che l'operatività di tale presunzione possa ritenersi esclusa per il fatto che i versamenti siano dovuti in forza di un'espressa clausola statutaria. Pertanto, detta società è tenuta ad effettuare la ritenuta d'acconto, di cui all'art. 26, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, sugli interessi, computati nella misura legale, relativi ai capitali versati dai soci, indipendentemente dalla materiale erogazione degli stessi agli aventi diritto.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 43, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)