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Sez. 5, Sentenza n. 14573 del 20/11/2001 (Rv. 550386 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - DETERMINAZIONE | Finanziamenti dei soci in favore di società - Carattere fruttifero - Presunzione - Condizioni - Ritenuta d'acconto - Obbligo della società - Sussistenza.
Stato
decisa il 2001-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550386-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - DETERMINAZIONE

In tema di imposte sui redditi, i finanziamenti dei soci in favore della società non formalmente deliberati in conto capitale si presumono onerosi, salva la prova contraria gravante sul contribuente, e sono, pertanto, produttivi di interessi, con la conseguenza che detta società è tenuta ad effettuare la ritenuta di acconto, ai sensi dell'art. 26, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi, indipendentemente dalla materiale erogazione degli stessi.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 26 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)