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Sez. 2, Sentenza n. 199 del 05/01/1995 (Rv. 489588 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMMISSIONE DI VIGILANZA | Competenza temporanea - Oggetto -Controversie relative alla disciplina materiale delle cose di proprietà comune ed ai limiti di godimento dei condomini - Inclusione - Corresponsione dei contributi per la gestione dei beni comuni - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 1995-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489588-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMMISSIONE DI VIGILANZA

La temporanea competenza della Commissione centrale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica (artt. 125-131 e 239 R.D. n. 1165 del 1938, come modificato dal R.D.L. n. 473 del 1946) opera con esclusivo riguardo alle controversie aventi per oggetto la disciplina materiale delle cose di proprietà comune ed i limiti (quantitativi, temporali e spaziali) dell'esercizio delle facoltà di godimento di esse da parte dei condomini, con esclusione, quindi, di quelle concernenti l'adempimento dell'obbligo di corrispondere all'amministrazione condominiale i contributi per la gestione dei beni comuni e per l'erogazione dei servizi, le quali appartengono alla giurisdizione ordinaria e presuppongono la legittimazione ad agire, non della cooperativa, ma della persona incaricata dell'amministrazione medesima, allorché gli assegnatari degli alloggi, anticipatamente rispetto all'effettivo trasferimento in proprietà di questi, abbiano costituito il cosiddetto condominio di gestione che opera secondo schemi formalmente corrispondenti a quelli del condominio in senso tecnico.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 125, Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 131 CORTE COST., Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 239, Regio Decr. Legge 17/05/1946 num. 473 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)