Sez. U, Sentenza n. 1288 del 20/02/1996 (Rv. 495915 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Edilizia cooperativa con contributo statale - Competenza della Commissione centrale di vigilanza - Estensione e durata - Quinquennio successivo al decreto di approvazione del primo mutuo individuale di uno dei soci - Deroga alla giurisdizione ordinaria per scelta legislativa - Successiva giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fattispecie.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE
In materia di edilizia cooperativa con contributo statale, la competenza della Commissione centrale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare, in tema di controversie concernenti le cose in proprietà, si estende ai limiti temporali e spaziali delle facoltà di godimento degli alloggi, ancorché si sia formato un condominio, e permane per cinque anni a decorrere dalla data del decreto di approvazione del primo mutuo individuale stipulato da uno dei soci, esaurendosi, con tale approvazione, la fase dei controlli che conduce all'acquisizione della proprietà; mentre la deroga alla giurisdizione ordinaria, prevista per il successivo quinquennio, è frutto della scelta operata dal legislatore in considerazione della particolare composizione delle commissioni (i cui componenti hanno competenza per compiere valutazioni tecniche sulle questioni che possono sorgere nel periodo immediatamente successivo all'erogazione dei mutui); dopo di che subentra l'applicazione del criterio generale della giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie in questione (riaffermando tali principi, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia con cui alcuni condomini di un fabbricato di edilizia economica e popolare rivendicavano la proprietà indivisa di porzioni del giardino condominiale occupate e recintate dal alcune condomini, essendo decorsi, all'atto della domanda, oltre sette anni dall'approvazione del piano economico di finanziamento e di riparto tra i soci da parte del Consiglio d'amministrazione dell'I.A.C.P.).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 239, Regio Decr. Legge 17/06/1946 num. 473 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)