diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 3202 del 10/10/1968 (Rv. 336126 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - RIPARTIZIONE DELLE SPESE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - LIMITAZIONI.*
Stato
decisa il 1968-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/336126-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - RIPARTIZIONE DELLE SPESE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - LIMITAZIONI.*

L'art. 91 cod.proc.civ., nel collegare l'Onere delle spese giudiziali, alla soccombenza impedisce che le spese stesse siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa ma, al di fuori di questa ipotesi la statuizione sulle spese e rimessa al criterio insindacabile del giudice di merito, che e libero tanto di compensarle in tutto o in parte quanto di condannare alla totalita delle spese la parte anche solo parzialmente soccombente. (Conf. Alla sent. N. 349-67, mass. N.326226 ed alle massime n. 325459, 324932, 323067).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)