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Sez. 3, Sentenza n. 276 del 06/02/1970 (Rv. 345140 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE - CONDANNA DELLA PARTE TOTALMENTE VITTORIOSA - ESCLUSIONE - PRONUNCIA SULLE SPESE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO -.*
Stato
decisa il 1970-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345140-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE - CONDANNA DELLA PARTE TOTALMENTE VITTORIOSA - ESCLUSIONE - PRONUNCIA SULLE SPESE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO -.*

L'art 91 cod proc civ, nel collegare l'Onere delle spese giudiziali alla soccombenza, impedisce che le spese stesse siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa, ma, al di fuori di questa ipotesi, la statuizione sulle spese e rimessa al criterio insindacabile del giudice di merito, che e libero tanto di compensarle in tutto o in parte quanto di condannare alla totalita delle spese la parte anche solo parzialmente soccombente. (V 3203-68, massima n 336126 ed altre ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)