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Sez. 3, Sentenza n. 2879 del 07/12/1966 (Rv. 325459 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1966-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/325459-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La pronuncia sulle spese di giudizio e censurabile in Sede di legittimita, sotto il profilo della violazione di legge, solo quando le spese stesse siano state poste, in tutto o in parte, a carico della parte totalmente vittoriosa, mentre e rimesso al potere discrezionale del giudice di merito, insindacabile in Cassazione, l'apprezzamento sulla opportunita di compensare, in tutto o in parte, le spese medesime. (Conf 1984/65).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)