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Sez. 5, Sentenza n. 14132 del 18/06/2009 (Rv. 608845 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Tributi comunali e provinciali - Azione in via giudiziaria - Condizioni - Previo esperimento del ricorso amministrativo - Necessità - Esclusione - Facoltà di adire il giudice all'esito del ricorso gerarchico - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608845-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

In tema di tributi comunali e provinciali, la facoltà di ricorrere in via amministrativa avverso gli atti di accertamento, prevista dall'art. 20 del d.P.R. n. 638 del 1972 - abrogato dall'art. 71 del d.lgs. n. 546 del 1992, ma con ultrattività stabilita dal successivo art. 77 -, come non preclude al contribuente l'esercizio dell'azione giudiziaria "anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo", non gli impedisce di esperire i ricorsi amministrativi in via gerarchica, senza rinunciare alla successiva via giudiziaria nel termine previsto dalla legge, decorrente dalla notifica della decisione amministrativa. (Principio enunciato in riferimento al canone di smaltimento delle acque reflue).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 638 art. 20 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 71, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 77

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)