Sez. U, Sentenza n. 12354 del 06/07/2004 (Rv. 574189 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - Proposizione di ricorso in sede amministrativa, anteriormente all'1 aprile 1996, ex art. 20 del dPR n. 638 del 1972 - Successiva proposizione, dopo la detta data, di autonomo ricorso in sede giurisdizionale - Legittimità - Fondamento - Controversie relative - Giurisdizione delle commissioni tributarie ex art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, anche nel testo originario - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), nel caso di proposizione, anteriormente al primo aprile 1996, di ricorso amministrativo avverso l'avviso di accertamento, effettuata ai sensi dell'art. 20 del dPR 26 ottobre 1972, n. 638 - poi abrogato, con effetto dalla data predetta, dall'art. 71 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ma con l'ultrattività stabilita dall'art. 77 del medesimo d.lgs. -, come è consentito al contribuente di proseguire nella sede amministrativa, così non è impedito al medesimo, in virtù della sentenza della Corte costituzionale n. 132 del 1998 (che ha dichiarato l'illegittimità del citato art. 20 "nella parte in cui non prevede l'esperibilità dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo"), di intraprendere la via giurisdizionale. In tal caso, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. h, del menzionato d.lgs. n. 546 del 1992 (nel testo originario, applicabile nella fattispecie "ratione temporis"), la controversia è devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 71, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 77, DPR 26/10/1972 num. 638 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)