Sez. 5, Sentenza n. 6391 del 22/03/2006 (Rv. 588303 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Avviso di accertamento - Ricorso amministrativo pendente alla data d'insediamento delle nuove commissioni tributarie - Definizione in sede amministrativa - Ammissibilità - Dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 20 del d.P.R. n. 638 del 1972 - Effetti - Impugnazione dinanzi alla commissione tributaria della cartella di pagamento emesso dopo l'avviso di accertamento - Preventiva definizione del ricorso amministrativo - Necessità - Esclusione.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE
In tema di tutela contro gli atti relativi all'imposta comunale sulla pubblicità, nel caso in cui sia stato proposto, anteriormente al 1° aprile 1996, ricorso amministrativo avverso l'avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638, l'abrogazione di tale disposizione ad opera dell'art. 71 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 non impedisce la definizione del procedimento, ai sensi dell'art. 77 del d.lgs. n. 546; peraltro, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 132 del 1998, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 20 citato, nella parte in cui non prevedeva l'esperibilità dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo, la pendenza di quest'ultimo non impedisce al contribuente d'impugnare dinanzi alle commissioni tributarie, competenti ai sensi dell'art. 2, comma primo, lettera h), del d.lgs. n. 546, l'atto di accertamento, ovvero, come nella specie, la cartella esattoriale eventualmente emessa per la riscossione dell'imposta, essendo quella giurisdizionale l'unica forma di tutela che possa ritenersi conforme a Costituzione, con la conseguente irrilevanza dell'esperimento, in tutto o in parte, della tutela amministrativa, nonchè dell'esito di tale peculiare percorso di tutela.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 638 art. 20 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 71, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 77, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)