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Sez. L, Sentenza n. 3589 del 20/02/2006 (Rv. 588827 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - ARTIGIANI | Consorzio di imprese artigiane - Disciplina ex art. 6, primo e secondo comma, della legge n. 443 del 1985 - Estensione dei benefici contributivi delle imprese artigiane - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2006-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588827-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - ARTIGIANI

Dalle disposizioni dell'art. 6, primo e secondo comma, della legge 8 agosto 1985 n. 443, si evince l'intento del legislatore di estendere anche alle società consortili tra imprese artigiane i benefici propri di queste ultime, compresi quelli contributivi. Non è previsto, invece, nè avrebbe senso, che le società consortili debbano rispondere anche ai limiti dimensionali propri delle imprese artigiane, atteso che la legge n. 443 del 1985 non le considera, a loro volta, imprese artigiane, ma imprese equiparate solo a determinati fini e come tali iscritte in separata sezione dell'albo delle imprese artigiane. Se tali società avessero dovuto possedere i requisiti di cui agli artt. 3 e 4 della legge n. 443 del 1985, tanto sarebbe valso, per il legislatore, annoverarle, a loro volta, tra le imprese artigiane con opportuno ampliamento della nozione di imprenditore artigiano contenuta nell'art. 2 della citata legge n. 443.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1985 num. 443 art. 6 com. 1, Legge 08/08/1985 num. 443 art. 6 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)