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Sez. L, Sentenza n. 15814 del 15/12/2000 (Rv. 542662 - 01)

ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - IN GENERE | Imprese artigiane singole e società consortili tra imprese artigiane - Necessaria coincidenza delle rispettive caratteristiche - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542662-01

ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - IN GENERE

Le caratteristiche delle imprese artigiane singole e quelle delle società consortili tra imprese artigiane non coincidono necessariamente, considerata la diversità dei rispettivi scopi -produttivo per le une e di organizzazione comune per le altre- tanto che consorzi, società consortili e associazioni tra imprese artigiane debbono essere iscritti in una sezione speciale dell'albo delle imprese artigiane, ai sensi dell'art. 6, comma primo, della legge n. 443 del 1985. (In base al suddetto principio la S.C. ha respinto, per difetto di riferimento al provvedimento giudiziario oggetto dell'impugnazione, il ricorso con il quale l'INPS aveva impugnato, in base ad argomenti attinenti alle caratteristiche dell'impresa artigiana singola, la sentenza che, occupandosi della diversa tematica relativa alle caratteristiche delle società consortili tra imprese artigiane, aveva affermato che una società consortile cooperativa a responsabilità limitata aveva diritto ad essere iscritta nella apposita separata sezione dell'Albo delle imprese artigiane e a fruire delle relative agevolazioni previdenziali).

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1985 num. 443 art. 3, Legge 08/08/1985 num. 443 art. 5, Legge 08/08/1985 num. 443 art. 6, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)