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Sez. L, Sentenza n. 1418 del 08/02/1995 (Rv. 490326 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - ARTIGIANI | Consorzio di imprese artigiane - Agevolazioni previste per queste ultime - Estensioni - Forma societaria prescelta per la costituzione del consorzio - Irrilevanza - Inquadramento contributivo del consorzio medesimo fra le imprese artigiane - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1995-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490326-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - ARTIGIANI

La forma societaria - e, in particolare, il ricorso ad una società di capitali anziché di persone - prescelta per la costituzione di un consorzio di imprese artigiane non è di ostacolo all'estensione, ai sensi degli artt. 3 della legge 25 luglio 1956 n. 860 e 6 della legge 8 agosto 1985 n. 443, delle agevolazioni previste per le imprese artigiane, e, quindi, ai fini previdenziali, all'inquadramento contributivo del consorzio fra le imprese artigiane, atteso che la struttura consortile incide esclusivamente sul piano del coordinamento delle attività delle imprese consorziate, senza pregiudizio dell'elemento personale che costituisce l'essenza dell'impresa artigiana (individuale o societaria).

Riferimenti normativi: Legge 25/07/1956 num. 860 art. 3, Legge 08/08/1985 num. 443 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)