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Sez. 1, Sentenza n. 1982 del 25/02/1987 (Rv. 451280 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE - PRODUZIONE IN GRADO DI APPELLO DI DOCUMENTI PRODUCIBILI IN PRIMO GRADO - PRINCIPIO DELLA SOCCOMBENZA - APPLICABILITÀ - LIMITI - POTERE DISCREZIONALE DI COMPENSAZIONE EX ART. 92 COD. PROC. CIV. - CONFIGURABILITÀ - MANCATO ESERCIZIO - MOTIVO DI ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451280-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE - PRODUZIONE IN GRADO DI APPELLO DI DOCUMENTI PRODUCIBILI IN PRIMO GRADO - PRINCIPIO DELLA SOCCOMBENZA - APPLICABILITÀ - LIMITI - POTERE DISCREZIONALE DI COMPENSAZIONE EX ART. 92 COD. PROC. CIV. - CONFIGURABILITÀ - MANCATO ESERCIZIO - MOTIVO DI ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE IN CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*

La produzione in grado di appello di documenti che avrebbero potuto essere proposti in primo grado non impone al giudice di appello di derogare al principio della soccombenza, che regola l'Onere delle spese giudiziali, ma gli conferisce, relativamente a queste, soltanto un potere discrezionale di compensazione nell'ambito dell'art. 92 cod. proc. civ., il cui mancato Esercizio non può essere dedotto come motivo di annullamento della decisione in Cassazione, ancorché non sorretto da alcuna motivazione. (Conf 5250/83, mass n 430134; (Conf 159/82, mass n 417842).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)