Sez. 2, Sentenza n. 7860 del 04/08/1990 (Rv. 468567 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - SPESE GIUDIZIALI - POTERI DEL GIUDICE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - SPESE GIUDIZIALI - POTERI DEL GIUDICE.*
L'art. 345, secondo comma, cod. proc. civ., nel caso di deduzione nel giudizio di appello di prove che potevano essere già assunte nel giudizio di primo grado, richiamando, in ordine al regolamento delle spese del giudizio di secondo grado, l'art. 92 cod. proc. civ., non impone al giudice di derogare al criterio generale in tema di regolamento delle spese processuali fondato sulla soccombenza, ma gli attribuisce un potere discrezionale, del quale egli può anche non avvalersi. (Conf 4326/87, mass n 453075; (Conf 2618/87, mass n 451738; (Conf 1982/87, mass n 451280).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)