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Sez. L, Sentenza n. 7966 del 25/08/1997 (Rv. 507079 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ | Base di calcolo - Compenso per lavoro straordinario - Inclusione - Presupposti secondo l'art. 2121 previgente cod.civ. e il novellato art. 2120 - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-08-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507079-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ

Ai fini della determinazione della base di calcolo dell'indennità di anzianità era computabile il compenso corrisposto per lavoro straordinario prestato in modo continuativo, essendo sufficiente ai fini della sussistenza del carattere della continuità - che non presuppone anche l'obbligatorietà della prestazione e del relativo compenso per previsione di legge o di contratto individuale o collettivo, né la sua determinatezza o determinabilità secondo parametri prefissati - l'accertamento di un criterio di regolarità, di frequenza o anche di mera periodicità della prestazione entro un periodo di tempo apprezzabile. La vigente disciplina dettata dall'art. 2120 cod. civ. per il trattamento di fine rapporto, d'altra parte, fa riferimento al più lato requisito della non occasionalità. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva dato rilievo, per un periodo decorrente dal 1982, a lavoro straordinario prestato in maniera continuativa e sostanzialmente uniforme).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Legge 25/05/1982 num. 297 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)