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Sez. L, Sentenza n. 6745 del 14/06/1991 (Rv. 472672 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di fine rapporto di lavoro - Di anzianità | Base di calcolo - Compenso per lavoro straordinario - Inclusione - Condizione - Disciplina ex art. 2121 cod. civ. nel testo anteriore alla legge n. 297 del 1982 - Inderogabilità ad opera della contrattazione collettiva - Conseguenza - Sopravvenienza della nuova disciplina ex legge n. 297 cit. - Portata.
Stato
decisa il 1991-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472672-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di fine rapporto di lavoro - Di anzianità

Ai fini della determinazione della base di calcolo dell'indennità di anzianità ai sensi dell'art. 2121 cod. civ., nel testo anteriore alla legge n. 297 del 1982, è computabile il compenso per lavoro straordinario prestato in modo continuativo, essendo sufficiente ai fini della sussistenza del carattere della continuità - che non presuppone anche l'obbligatorietà della prestazione e del relativo compenso per previsione di legge o di contratto individuale o collettivo, né la sua determinatezza o determinabilità secondo parametri prefissati - l'accertamento di un criterio di regolarità, di frequenza o anche di mera periodicità della prestazione entro un periodo di tempo apprezzabile, restando escluso dalla suddetta base di calcolo soltanto il compenso per lavoro straordinario eseguito in via occasionale, transitoria o saltuaria. L'inderogabilità (ad opera della contrattazione collettiva) di tale disciplina legale è venuta meno solo con l'entrata in vigore dell'art. 2120 cod. civ. nel testo sostituito dall'art. 1 della citata legge n. 297 del 1982, che non ha efficacia retroattiva e non può, quindi, comportare la sanatoria dell'invalidità delle pregresse difformi pattuizioni collettive, né pertanto pregiudicare i diritti già maturati in capo al lavoratore alla data della sua entrata in vigore, quanto al trattamento spettante per il servizio prestato fino a tale epoca, atteso che a norma del primo comma dell'art. 5 della stessa legge l'indennità di anzianità deve determinarsi per questo periodo secondo la disciplina previgente e in relazione al periodo successivo secondo la nuova normativa, cumulandosi i due trattamenti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)