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Sez. L, Sentenza n. 15841 del 22/10/2003 (Rv. 567605 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE | Indennità estero - Natura retributiva - Computabilità nella indennità di anzianità e nel trattamento di fine rapporto - Condizioni - Vecchio testo dell'art. 2120 cod.civ. - Requisito della continuità - Contenuto.
Stato
decisa il 2003-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567605-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE

In relazione alla cosiddetta "indennità estero", che concorre a determinare l'ammontare della indennità di anzianità e del trattamento di fine rapporto qualora sia ritenuta dal giudice di merito - con motivazione esente da censure - avente natura retributiva - il requisito della continuità, necessario secondo il vecchio testo degli artt. 2120 e 2121 cod.civ. ai fini della determinazione della indennità di anzianità, va inteso in senso relativo e non equivale a definitività, ma all'attitudine a continuare per un periodo di durata indeterminata e corrispondente a periodicità ed ordinarietà della prestazione, in contrapposto alla saltuarietà ed occasionalità della stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)