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Sez. 3, Ordinanza n. 1027 del 05/03/1996 Cc. (dep. 05/04/1996) Rv. 204281 - 01

Prove - Mezzi di ricerca della prove - Sequestri - Restituzione - Procedimento | Ricorso per cassazione - Competenza - Giudice che ha pronunziato il provvedimento impugnato.
Stato
decisa il 1996-03-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204281-01

Prove - Mezzi di ricerca della prove - Sequestri - Restituzione - Procedimento

Sulla richiesta di restituzione delle cose sottoposte a sequestro probatorio provvede il giudice che procede. Poiché l'art. 263 cod. proc. pen. non determina in modo preciso la competenza, deve trovare applicazione analogica l'art. 91 delle disposizioni di attuazione. Ne deriva che, nell'ipotesi di ricorso pendente innanzi alla cassazione, deve decidere il giudice, che ha pronunziato il provvedimento impugnato, e, quindi, qualora sia stato proposto gravame avverso sentenza della corte d'appello, è quest'ultima a dovere pronunziare sulla relativa istanza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 263 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 263 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 91 CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 91 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)