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Sez. 3, Sentenza n. 6307 del 19/12/2007 Ud. (dep. 08/02/2008) Rv. 238829 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PENA | Omessa applicazione della diminuente di un terzo - Rettificabilità della pena in sede di legittimità - Ammissibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2007-12-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/238829-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PENA

L'omesso computo da parte del giudice di merito della diminuente prevista dall'art. 442, comma secondo, cod. proc. pen. può essere rettificato direttamente dalla Corte di cassazione, in quanto la diminuente per il rito non è discrezionale ma è fissata dalla legge nelle misura fissa di un terzo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)