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Sez. 5, Sentenza n. 1411 del 22/09/2006 Cc. (dep. 19/01/2007) Rv. 236033 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - SENZA RINVIO - IN GENERE | Patteggiamento - Pena illegale - Potere di rettifica del giudice di legittimità ex art. 619 cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2006-09-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236033-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - SENZA RINVIO - IN GENERE

In tema di annullamento senza rinvio della sentenza di patteggiamento, la determinazione "contra legem" della pena - consistente, nella specie, nell'avere indicato come pena base una pena inferiore a quella prevista come minimo edittale per il reato unito con il vincolo della continuazione - concordata tra le parti ed illegittimamente ratificata dal giudice, invalida la base negoziale sulla quale è maturato l'accordo, viziando la sentenza che lo ha recepito. Ne deriva che, non potendosi fare luogo alla procedura di rettificazione di cui all'art. 619 comma secondo, cod. proc. pen., tale pronuncia deve essere annullata senza rinvio e con mera trasmissione degli atti al giudice a quo per il corso ulteriore nel quale le parti potranno eventualmente proporre nuova richiesta di applicazione della pena in misura legale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 619, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)