Sez. 6, Ordinanza n. 2668 del 08/07/1999 Cc. (dep. 27/09/1999) Rv. 214625 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - DECRETO - FORMALITÀ | Omessa consegna copia del decreto di sequestro - Nullità - Sussistenza - Esclusione - "Ratio".
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - DECRETO - FORMALITÀ
La mancata consegna all'interessato del decreto di sequestro disposto dall'autorità giudiziaria ex art.253 cod. proc. pen., ovvero, quando al sequestro provveda la polizia giudiziaria ex articoli 354 e 355 cod. proc. pen., della copia del verbale di sequestro o del decreto motivato di convalida, non costituisce causa di nullità del provvedimento, mancando l'espressa previsione di tale causa di invalidità ed essendo garantito il diritto di difesa dalla facoltà dell'interessato di proporre richiesta di riesame entro dieci giorni dalla data in cui ha avuto conoscenza dell'atto.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 253 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 355 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 355 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 355 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 355 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)