Sez. 3, Sentenza n. 6114 del 20/01/2005 Cc. (dep. 17/02/2005) Rv. 231062 - 01
PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - sequestri - decreto - formalità | Sequestro probatorio - Consegna di copia del decreto o verbale di sequestro all'indagato - Obbligatorietà - Insussistenza - Fondamento.
PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - sequestri - decreto - formalità
In tema di sequestro probatorio, la mancata consegna all'indagato di copia del decreto di sequestro disposto ex art. 253 cod. proc. pen., ovvero di copia del verbale di sequestro e del decreto di convalida ex artt. 354 e 355 cod. proc. pen., non costituisce causa di nullità del provvedimento, stante l'assenza di una previsione specifica in tal senso, ed atteso che il diritto di difesa viene garantito dalla facoltà dell'interessato di proporre richiesta di riesame entro dieci giorni dalla data in cui abbia avuto conoscenza dell'atto.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 355 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)