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Sez. 1, Sentenza n. 14021 del 27/09/2002 (Rv. 557674 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Oggetto del giudizio - Sindacato sulla legittimità formale e sostanziale del provvedimento - Fatti diversi da quelli contestati - Sanzionabili con la medesima pena pecuniaria - Valutazione - Preclusione.
Stato
decisa il 2002-09-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557674-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, disciplinato dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il cui oggetto è circoscritto al sindacato sulla legittimità formale e sostanziale del provvedimento denunciato, è preclusa ogni valutazione di fatti distinti (nella specie, peraltro, logicamente incompatibili) da quelli contestati, indipendentemente dalla loro eventuale sanzionabilità con la medesima pena pecuniaria, non essendo consentito al giudice di sostituirsi alla pubblica amministrazione nella individuazione del comportamento punibile. Ne consegue che non è censurabile il giudice dell'opposizione per non aver indagato sull'eventuale verificarsi di una situazione di fatto, allegata dall'amministrazione, diversa da quella posta a fondamento del provvedimento impugnato, non potendo la relativa questione essere sollevata in corso di causa né, a maggior ragione, essere rilevata d'ufficio, per la sua esorbitanza dai limiti del giudizio.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)