Sez. 1, Sentenza n. 14320 del 15/11/2001 (Rv. 550299 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Principio di cui all'art. 112 cod. proc. civ. - Applicabilità - Rilevabilità d'ufficio di vizi diversi da quelli fatti valere con l'atto di opposizione - Esclusione - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nel giudizio di opposizione regolato dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il giudice non può rilevare d'ufficio vizi dell'atto amministrativo impugnato diversi da quelli fatti valere con l'atto introduttivo, ostandovi il principio di cui all'art. 112 cod. proc. civ., che vieta al giudice di porre a fondamento della decisione fatti estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo (causa petendi) nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della pretesa (Nell'affermare il principio di diritto di cui in massima, la S.C. ha escluso che il giudice di merito potesse d'ufficio rilevare la mancanza di prova della responsabilità, addotta dall'opponente soltanto all'udienza di comparizione, e non nel ricorso, con il quale aveva lamentato la sola mancanza della contestazione immediata dell'infrazione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)