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Sez. 1, Sentenza n. 13263 del 27/11/1999 (Rv. 531580 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Oggetto del giudizio - Individuazione - Potere del giudice di rilevare eccezioni d'ufficio - Limiti - Potere del giudice di disporre d'ufficio mezzi di prova d'ufficio - Riferibilità a tutto l'oggetto del giudizio - Sussistenza - Fattispecie in tema di illecito valutario - Cassazione con rinvio della sentenza pretorile - Rinvio al tribunale in composizione monocratica.
Stato
decisa il 1999-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531580-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa ex artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981 si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi" fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della Pubblica Amministrazione, dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi o circostanze diversi da quelli enunciati nell'ordinanza - ingiunzione, di modo che il suddetto giudizio investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto del giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato. In relazione all'oggetto del giudizio così individuato, il potere del giudice di disporre d'ufficio - ex sesto comma del cit. art. 23 - i mezzi di prova necessari, si deve ritenere esercitabile, in assenza di espresse indicazioni limitative, con riferimento a tutte le circostanze allegate dalla parti e costitutive della materia del contendere, con salvezza dei limiti propri dei singoli mezzi di prova, posti dalle norme generali in tema di prova (in applicazione di tali principi la Suprema Corte ha cassato, con rinvio al tribunale in composizione monocratica, nel presupposto della soppressione dell'ufficio pretorile dal 2 giugno 1999, la sentenza pretorile, la quale, in sede di opposizione avverso decreto del Ministro del Tesoro irrogativo di sanzione pecuniaria per illecita costituzione di disponibilità valutarie all'estero, aveva ritenuto - con motivazione della quale la Suprema Corte ha ravvisato l'erroneità in diritto - di non poter esercitare il potere ufficioso di disporre mezzi di prova in ordine alla ricezione, contestata dall'opponente, della comunicazione ex art. 31 del T.U. n. 148 del 1988, per non essere quel potere esercitabile con riguardo ai presupposti per l'esercizio del potere sanzionatorio).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Decreto Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 com. 6 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 19/02/1998 num. 51 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)