Sez. 2, Sentenza n. 1982 del 09/07/1973 (Rv. 365102 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - DI VECCHIAIA (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - PENSIONE DI INVALIDITA - CONVERTIBILITA IN PENSIONE DI VECCHIAIA - ESCLUSIONE - PENSIONE DI ANZIANITA - CONVERTIBILITA - INSUSSISTENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - DI VECCHIAIA (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - PENSIONE DI INVALIDITA - CONVERTIBILITA IN PENSIONE DI VECCHIAIA - ESCLUSIONE - PENSIONE DI ANZIANITA - CONVERTIBILITA - INSUSSISTENZA.*
In armonia col principio desumibile dagli artt 45 del RDL 4 ottobre 1935 n 1827 e 9 del RDL 14 aprile 1939, modificato dalla legge 4 aprile 1952 n 218 - che gia escludeva la possibilita di convertire la pensione di invalidita in pensione di vecchiaia per l'ipotesi in cui nei confronti del pensionato per invalidita, che avesse continuato a prestare attivita lavorativa con diritto di accreditamento dei contributi previdenziali, si fossero perfezionati i requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia - deve ritenersi inammissibile, allo stato della vigente legislazione, dopo che con l'art 13 della legge 21 luglio 1965 n 903 e stata istituita la pensione di anzianita, che il pensionato per invalidita chieda la sostituzione della pensione con quella di anzianita per avere raggiunto trentacinque anni di contribuzione effettiva, in dipendenza di occupazione lavorativa successiva al pensionamento, svoltosi nel periodo di vigenza della legge n 903 del 1965. (Conf 1971/72).*
Riferimenti normativi: Legge 21/07/1965 num. 903 art. 13, Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 45 CORTE COST., Legge 14/04/1939 num. 636 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)