Sez. 2, Sentenza n. 835 del 26/03/1974 (Rv. 368724 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - LICENZIAMENTO - AGGRAVAMENTO DELL'INVALIDITA - GIUSTA CAUSA DI LICENZIAMENTO - CONFIGURABILITA - ALTRE CAUSE DI LICENZIAMENTO PREVISTE DALLA LEGGE E DAL CONTRATTO - PERSISTENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - LICENZIAMENTO - AGGRAVAMENTO DELL'INVALIDITA - GIUSTA CAUSA DI LICENZIAMENTO - CONFIGURABILITA - ALTRE CAUSE DI LICENZIAMENTO PREVISTE DALLA LEGGE E DAL CONTRATTO - PERSISTENZA.*
Per gli invalidi del lavoro assunti in base alla legge 3 ottobre 194 7, n 1222, la causa di licenziamento prevista dall'art 5 della stessa legge nel caso di aggravamento dell'invalidita, che impedisca al lavoratore di svolgere le mansioni per le quali e stato assunto, configura una particolare ipotesi di giusta causa di risoluzione del rapporto in aggiunta e non in sostituzione di tutte le altre cause previste dalla legge o dal contratto: tale principio risulta confermato dai successivi provvedimenti legislativi (art 7 della legge 5 ottobre 1962, n 1539; art 10 legge 2 aprile 1968, n 482).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 CORTE COST., Legge 03/10/1947 num. 1222 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)