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Sez. L, Sentenza n. 304 del 20/01/1977 (Rv. 383838 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - LICENZIAMENTO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1977-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383838-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - LICENZIAMENTO - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*

I mutilati e gli invalidi, assunti obbligatoriamente a norma della legge 2 aprile 1968 n 482, possono essere licenziati, oltre che nel caso di perdita totale della capacita lavorativa o di aggravamento dell'invalidita in misura tale da determinare pericolo per la incolumita degli altri dipendenti o per la sicurezza degli impianti, anche nel caso d'insorgenza di una malattia, la quale sia perdurata oltre il periodo di comporto previsto dall'art 2110 cod civ e dalla contrattazione collettiva. Tale principio e operante per qualsiasi infermita sopravvenuta nel corso del rapporto, anche se ricollegabile al pregresso stato di invalidita, con la sola eccezione di quelle malattie le quali siano conseguenza diretta della inadempienza del datore di lavoro accertata dalla commissione medica, prevista dalla citata legge, all'Obbligo di non destinare l'invalido o il mutilato ad incombenze non compatibili con le sue condizioni fisiche. (V 1486/74, mass n 369595; (V 835/74, mass n 368724).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 02/04/1968 num. 482 art. 10 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)