diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 264 del 28/01/1976 (Rv. 378930 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - LICENZIAMENTO - DISCIPLINA - NORME RELATIVE AL PERSONALE DELLA CATEGORIA IN CUI L'INVALIDO SIA STATO INSERITO - APPLICABILITA - CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CAUSA PREVISTA DALL'ART 10 DELLA LEGGE N 482 DEL 1968 E CAUSE PREVISTE DALLA LEGGE O DALLA CONTRATTAZIONE INDIVIDUALE E COLLETTIVA - CONCORSO - FATTISPECIE - (FUNZIONARI DI AZIENDE DI CREDITO; CAUSE DI LICENZIAMENTO EX ART 43 CCNL 1 GIUGNO 1968; ASSENZA PER INFERMITA DURATA OLTRE IL PERIODO STABILITO DALL'ART 23; RICONOSCIMENTO DI INVALIDITA PERMANENTE).*
Stato
decisa il 1976-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378930-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - LICENZIAMENTO - DISCIPLINA - NORME RELATIVE AL PERSONALE DELLA CATEGORIA IN CUI L'INVALIDO SIA STATO INSERITO - APPLICABILITA - CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CAUSA PREVISTA DALL'ART 10 DELLA LEGGE N 482 DEL 1968 E CAUSE PREVISTE DALLA LEGGE O DALLA CONTRATTAZIONE INDIVIDUALE E COLLETTIVA - CONCORSO - FATTISPECIE - (FUNZIONARI DI AZIENDE DI CREDITO; CAUSE DI LICENZIAMENTO EX ART 43 CCNL 1 GIUGNO 1968; ASSENZA PER INFERMITA DURATA OLTRE IL PERIODO STABILITO DALL'ART 23; RICONOSCIMENTO DI INVALIDITA PERMANENTE).*

Il rapporto di lavoro con un invalido, una volta costituito secondo la disciplina speciale di cui alla legge 2 aprile 1968 n 482, e regolato, per quanto riguarda lo svolgimento e la cessazione del medesimo, dalle norme applicabili al personale della categoria in cui l'invalido sia stato inserito, ove non derogate espressamente dalla legge speciale. Da cio consegue che la particolare causa di risoluzione del contratto, prevista dall'art 10 della legge n 482 del 1968, per il caso in cui l'invalido abbia perduto ogni capacita lavorativa, si aggiunge, ma non sostituisce od esclude tutte le altre cause di licenziamento previste dalla legge o dalla contrattazione individuale e collettiva (nella specie, dall'art 43 del CCNL del 1 giugno 1968 per i funzionari di aziende di credito, nel caso in cui l'assenza del dipendente dal lavoro, per infermita, si protragga oltre il periodo stabilito dall'art 23 del medesimo contratto, o nel caso in cui sia riconosciuta l'invalidita permanente del dipendente stesso, ai sensi delle leggi sull'Assicurazione di invalidita e vecchiaia). (V 835/74, mass n 368724; (V 604/74, mass n 368404).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 02/04/1968 num. 482 art. 10 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 20 CORTE COST., Contr. Coll. 01/06/1968 num. 23, Contr. Coll. 01/06/1968 num. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)