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Sez. 1, Sentenza n. 4041 del 06/12/1974 (Rv. 372644 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTA TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETA TRIBUTARIA - PLURALITA DI OBBLIGAZIONI CON CAUSA UNICA - EFFETTI - MUTUA RAPPRESENTANZA TRA COOBBLIGATI - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - RICONOSCIMENTO DEL DEBITO - COSA GIUDICATA - ESTENSIONE DEGLI EFFETTI A TUTTI I COOBBLIGATI - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1974-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372644-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTA TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETA TRIBUTARIA - PLURALITA DI OBBLIGAZIONI CON CAUSA UNICA - EFFETTI - MUTUA RAPPRESENTANZA TRA COOBBLIGATI - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - RICONOSCIMENTO DEL DEBITO - COSA GIUDICATA - ESTENSIONE DEGLI EFFETTI A TUTTI I COOBBLIGATI - INSUSSISTENZA.*

In Mancanza di una concreta norma di diritto positivo che sancisca l'unitarieta e l'inscindibilita dell'obbligazione solidale tributaria, vale anche per questa il principio generale secondo cui nell'obbligazione assunta da piu soggetti in solido si ha una pluralita di obbligazioni con causa unica; con la conseguenza che la situazione di solidarieta passiva nel debito tributario non consente di ritenere giustificata anche una mutua rappresentanza processuale fra coobbligati, che valga ad estendere, in deroga alle Disposizioni degli artt 1309 e 2909 cod civ, a tutti i coobbligati gli effetti del riconoscimento del debito e del giudicato intercorso e formatosi fra uno di essi e l'ente titolare del credito tributario. (Conf 135'69, mass n 338035).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1294, Cod. Civ. art. 1309, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 20 CORTE COST., Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)