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Sez. 1, Sentenza n. 2854 del 19/07/1976 (Rv. 381606 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETA - CORRISPETTIVO DI UN CONTRATTO - DENUNZIA DI UN CONTRAENTE - RELATIVA IMPOSTA - RESPONSABILITA SOLIDALE DELL'ALTRO CONTRAENTE - LIMITI - CONTESTAZIONE DELL'IMPOSIZIONE TRIBUTARIA - ONERE PROBATORIO.*
Stato
decisa il 1976-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381606-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETA - CORRISPETTIVO DI UN CONTRATTO - DENUNZIA DI UN CONTRAENTE - RELATIVA IMPOSTA - RESPONSABILITA SOLIDALE DELL'ALTRO CONTRAENTE - LIMITI - CONTESTAZIONE DELL'IMPOSIZIONE TRIBUTARIA - ONERE PROBATORIO.*

In tema di imposta di registro, la denuncia del corrispettivo di un contratto, di cui non sia contestata l'esistenza, fatta unilateralmente da un contraente, comporta la solidarieta dell'altro contraente nel relativo debito tributario, senza necessita di ulteriore prova di accordo sul corrispettivo medesimo. Peraltro, anche se, nell'ambito di tale rapporto solidale, la denuncia del primo contraente non puo spiegare l'effetto vincolante di un riconoscimento sull'ammontare del corrispettivo, nei confronti del secondo contraente estraneo alla denuncia, spetta pur sempre a quest'ultimo, ove intenda contestare l'imposizione effettuata sulla base della denuncia, di dedurre e dimostrare la minor entita del corrispettivo e, quindi, dell'imponibile. (V 4041/74, mass n 372644; (V 832/73, mass n 363118).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1294, Cod. Civ. art. 1309, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 93 CORTE COST., Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 17, Regio Decr. Legge 15/11/1937 num. 1924 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)