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Sez. 1, Sentenza n. 13754 del 27/06/2005 (Rv. 582280 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Danno non patrimoniale - Conseguenza automatica della violazione - Esclusione - Prova del danno di regola 'in re ipsà - Sussistenza - Conseguenze - Esclusione del danno in presenza di circostanze particolari - Ammissibilità - Fattispecie - Giudizio di integrazione della pensione in virtù della sentenza della Corte costituzionale n. 495 del 1993 - Sopravvenuto riconoscimento della fondatezza della pretesa 'ex legè n. 662 del 1996 con previsione dell'estinzione del giudizio - Sopravvenienza della legge dopo un anno dall'instaurazione del giudizio - Dichiarazione di estinzione pronunciata quattro anni dopo l'inizio del giudizio.
Stato
decisa il 2005-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582280-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione per la violazione del termine di durata ragionevole del processo (legge n. 89 del 2001), benché il danno non patrimoniale non sia automaticamente insito nella violazione, una volta che questa sia stata accertata deve, di regola, considerarsi "in re ipsa" la prova del relativo pregiudizio, nel senso che detta violazione comporta nella normalità dei casi anche la prova che essa ha prodotto conseguenze non patrimoniali in danno della parte processuale; tuttavia siffatta conseguenzialità può essere esclusa in presenza di circostanze che ne dimostrino l'inesistenza, come accade nel caso in cui, poco dopo l'instaurazione del giudizio (nella specie, un anno) sopravvenga una legge che riconosca, senza incertezze, il fondamento della domanda ed imponga la dichiarazione di estinzione del processo, anche se il provvedimento di estinzione del giudizio sia stato adottato oltre il termine di ragionevole durata del medesimo, in quanto in detta ipotesi la pendenza della lite è meramente formale e, quindi, non può determinare nella parte ansia e tensione per l'esito della controversia, ormai scontato e conosciuto, ovvero conoscibile con l'uso della normale diligenza. (Nella specie, il ricorrente, nel giudizio presupposto, instaurato nel 1995, aveva chiesto la ricostituzione della pensione di reversibilità spettante ad un suo congiunto, mediante l'inclusione dell'integrazione al trattamento minimo in virtù della sentenza della Corte costituzionale n. 495 del 1993, e, nelle more, la legge n. 662 del 1996 aveva riconosciuto il diritto al pagamento delle relative somme, prevedendo l'estinzione dei giudizi pendenti, pronunciata nel caso in esame soltanto nel mese di febbraio 1999).

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 183 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)