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Sez. 1, Sentenza n. 3118 del 16/02/2005 (Rv. 579944 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione (diritto alla) - Violazione del diritto alla ragionevole durata del processo - Danno non patrimoniale - Conseguenza normale (anche se non necessaria o automatica) della lunghezza eccessiva - Configurabilità - Prova del pregiudizio non patrimoniale subito - Necessità - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2005-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579944-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione per la violazione del termine di ragionevole durata del processo, ai sensi dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, benché il danno non patrimoniale non possa ritenersi "in re ipsa", una volta accertata la violazione deve invece, di regola, considerarsi "in re ipsa" la prova del relativo pregiudizio, nel senso che detta violazione comporta nella normalità dei casi anche la prova che essa ha prodotto conseguenze non patrimoniali in danno della parte processuale; tale conseguenzialità, tuttavia, proprio perché normale e non necessaria o automatica, può trovare nel singolo caso concreto una positiva smentita qualora risultino circostanze che dimostrino che quelle conseguenze non si sono verificate, come nel caso, esemplificativamente, di piena consapevolezza della parte della inammissibilità o infondatezza delle proprie istanze e comunque in tutti i casi in cui il protrarsi del giudizio risponde ad uno specifico interesse della parte stessa o è destinato a produrre conseguenze che detta parte percepisca a sé favorevoli.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)