Sez. 1, Sentenza n. 5992 del 18/03/2005 (Rv. 580927 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione (diritto alla) - Violazione del diritto alla ragionevole durata del processo - Danno non patrimoniale - Conseguenza normale (anche se non necessaria o automatica) della lunghezza eccessiva del processo - Configurabilità - Prova del pregiudizio non patrimoniale subito - Necessità - Esclusione - Situazioni particolari evidenzianti la insussistenza in concreto del danno - Configurabilità - Sopravvenienza, prima del superamento del termine ragionevole di durata del processo, di norma di legge prevedente declaratoria di estinzione del processo per riconoscimento della pretesa attorea - Diritto a riparazione da irragionevole durata - Esclusione - Fondamento - Controversia per la riliquidazione del trattamento pensionistico di reversibilità a carico dell'INPS per effetto della sentenza costituzionale n. 495 del 1993 - Art. 1, comma 183, legge n. 662 del 1996 - Estinzione dei giudizi pendenti - Incompletezza del soddisfacimento del credito pensionistico per previsione di versamenti differiti e senza interessi e rivalutazione, ex art. 1, commi 181 e 182, dela stessa legge n. 662 del 1996 - Diritto alla equa riparazione da irragionevole durata - Esclusione - Fondamento.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione ai sensi dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ancorchè non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali: sicchè, pur dovendo escludersi la configurabilità di un danno non patrimoniale "in re ipsa" - ossia di un danno automaticamente e necessariamente insito nell'accertamento della violazione -, il giudice, una volta accertata e determinata l'entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo secondo le norme della citata legge n. 89 del 2001, deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale ogniqualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente. Tra tali circostanze deve ricomprendersi la sopravvenienza, prima del superamento del termine ragionevole di durata del processo, di una norma di legge che riconosca il fondamento della pretesa attorea ed imponga la declaratoria di estinzione del processo, in quanto la successiva pendenza della lite, in attesa della pronuncia del provvedimento ad opera del giudice, è solo formale e radicalmente inidonea ad arrecare ansia o tensione sull'esito della contesa, ormai scontato e conosciuto dalle parti. Pertanto, nella controversia instaurata per ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico di reversibilità a carico dell'INPS sulla scorta della sentenza della Corte costituzionale n. 495 del 1993, la sopravvenienza, entro il termine suddetto, della legge n. 662 del 1996, che, all'art. 1, comma 183, ha disposto la estinzione dei giudizi pendenti, esclude il diritto alla riparazione, senza che assuma rilievo, in contrario, la incompletezza del soddisfacimento delle pretese pensionistiche, in relazione alla previsione, di cui ai commi 181 e 182 dello stesso art. 1, di versamenti differiti e senza interessi e rivalutazione, atteso che la riparazione stessa spetta per le disfunzioni ed inefficienze della organizzazione giudiziaria, e non per le scelte eventualmente non appaganti operate dal legislatore nel regolare gli adempimenti di debiti della P.A..
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 181 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 182 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 183 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)