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Sez. 5, Sentenza n. 7801 del 21/03/2008 (Rv. 602570 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DEDUZIONI | Dichiarazione dei redditi di società di persone - Erronea indicazione della deduzione di cui all'art. 120 del d.P.R. n. 917 del 1986 - Conseguente riferimento al reddito complessivo e non a quello depurato dell'esenzione del 50 per cento - Errore materiale o di calcolo - Configurabilità - Correzione ex art. 36 bis, lettera a), del d.P.R. n. 600 del 1973 - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2008-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602570-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DEDUZIONI

L'erronea indicazione, nella dichiarazione dei redditi, della deduzione di cui all'art. 120 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, effettuata da una società di persone con riferimento al reddito complessivo, e non già a quello depurato dall'esenzione del 50% concessa originariamente nei confronti dell'imposta di ricchezza mobile dall'art. 78 del d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, ed estesa all'ILOR dall'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 con esclusione dei redditi fondiari, configura un errore materiale o di calcolo, rilevabile "ictu oculi" ed emendabile mediante una mera operazione matematica, senza necessità di produzione documentale, che l'Amministrazione ha il potere-dovere di correggere ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1967 num. 1523 art. 78, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 601 art. 26, DPR 22/12/1985 num. 917 art. 120

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)