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Sez. 1, Sentenza n. 12875 del 19/11/1999 (Rv. 531338 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DEDUZIONI | Dichiarazione dei redditi di società di persone - Erronea indicazione della deduzione di cui all'art. 7 del d.P.R. n. 599 del 1973 - Conseguente riferimento al reddito complessivo e non a quello depurato dell'esenzione del 50 per cento - Errore materiale o di calcolo - Configurabilità - Potere di correzione da parte della P.A. ex art. 36 bis, lett. a) d.P.R. n. 600/73 - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1999-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531338-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DEDUZIONI

L'erronea indicazione nella dichiarazione dei redditi della deduzione di cui all'art. 7 del d.P.R. n. 599 del 1973, effettuata da società di persone con riferimento al reddito complessivo e non a quello depurato dall'esenzione del 50%, concessa originariamente nei confronti dell'imposta di R.M. dall'art. 78 del T.U. delle leggi su Mezzogiorno (d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523) ed estesa in occasione della riforma tributaria del 1973 all'I.L.O.R., con esclusione dei redditi fondiari, configura un errore materiale o di calcolo, rilevabile "ictu oculi" ed emendabile mediante una mera operazione matematica, senza necessità di produzione documentale, che l'Amministrazione ha il potere - dovere di correggere ex art. 36 bis, lett. a) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 599 art. 7 CORTE COST., DPR 30/06/1967 num. 1523 art. 78, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)