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Sez. 1, Sentenza n. 8558 del 20/11/1987 (Rv. 456077 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - CREDITORI AMMESSI AL PASSIVO CON DIRITTO DI PRELAZIONE - MANCATA NOTIFICA DELL'ORDINANZA DI VENDITA - DEDUZIONE DA PARTE DEL FALLITO - DIFETTO DI INTERESSE.*
Stato
decisa il 1987-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456077-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - CREDITORI AMMESSI AL PASSIVO CON DIRITTO DI PRELAZIONE - MANCATA NOTIFICA DELL'ORDINANZA DI VENDITA - DEDUZIONE DA PARTE DEL FALLITO - DIFETTO DI INTERESSE.*

La mancata notificazione dell'estratto dell'ordinanza del giudice delegato al fallimento, che dispone la vendita a ciascuno dei creditori ammessi al passivo con diritto di prelazione sullo immobile, nonché ai creditori ipotecari iscritti, come disposto dall'art. 108, quarto comma, legge fall., può essere fatta valere solo dai detti creditori e non dal fallito che non vi ha interesse. (V 1054/77, mass n 384688; (V mass n 362584).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge Falliment. art. 108, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 108

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)