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Sez. 3, Sentenza n. 1054 del 16/03/1977 (Rv. 384688 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - IN GENERE - NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI - IMMOBILIARE - VENDITA - AUTORIZZAZIONE - ORDINANZA DI VENDITA - NOTIFICAZIONE AI CREDITORI ISCRITTI E NON COMPARSI - OMISSIONE - NULLITA DELLA VENDITA - ESCLUSIONE - IRREGOLARITA - SUSSISTENZA - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - AMMISSIBILITA - LEGITTIMAZIONE.*
Stato
decisa il 1977-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384688-01

ESECUZIONE FORZATA - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - IN GENERE - NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI - IMMOBILIARE - VENDITA - AUTORIZZAZIONE - ORDINANZA DI VENDITA - NOTIFICAZIONE AI CREDITORI ISCRITTI E NON COMPARSI - OMISSIONE - NULLITA DELLA VENDITA - ESCLUSIONE - IRREGOLARITA - SUSSISTENZA - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - AMMISSIBILITA - LEGITTIMAZIONE.*

La violazione dell'ultimo comma dell'art 569 cod proc civ, per essersi proceduto alla vendita forzata senza la previa notificazione dell'ordinanza che la dispone ai creditori iscritti e non comparsi, non determina la nullita della vendita, ma costituisce una mera irregolarita di essa, deducibile nei modi e nei termini della opposizione agli Atti esecutivi; opposizione alla quale sono legittimati i soli creditori iscritti a cui tutela e posta la norma, e non anche il debitore, poiche la violazione della norma non importa la lesione di un interesse di cui egli sia portatore in quanto soggetto passivo dell'esecuzione. (V 548/73, mass n 362584; (V 546/71, mass n 350238).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 569

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)