Sez. 3, Sentenza n. 1054 del 16/03/1977 (Rv. 384688 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - IN GENERE - NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI - IMMOBILIARE - VENDITA - AUTORIZZAZIONE - ORDINANZA DI VENDITA - NOTIFICAZIONE AI CREDITORI ISCRITTI E NON COMPARSI - OMISSIONE - NULLITA DELLA VENDITA - ESCLUSIONE - IRREGOLARITA - SUSSISTENZA - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - AMMISSIBILITA - LEGITTIMAZIONE.*
ESECUZIONE FORZATA - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - IN GENERE - NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI - IMMOBILIARE - VENDITA - AUTORIZZAZIONE - ORDINANZA DI VENDITA - NOTIFICAZIONE AI CREDITORI ISCRITTI E NON COMPARSI - OMISSIONE - NULLITA DELLA VENDITA - ESCLUSIONE - IRREGOLARITA - SUSSISTENZA - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - AMMISSIBILITA - LEGITTIMAZIONE.*
La violazione dell'ultimo comma dell'art 569 cod proc civ, per essersi proceduto alla vendita forzata senza la previa notificazione dell'ordinanza che la dispone ai creditori iscritti e non comparsi, non determina la nullita della vendita, ma costituisce una mera irregolarita di essa, deducibile nei modi e nei termini della opposizione agli Atti esecutivi; opposizione alla quale sono legittimati i soli creditori iscritti a cui tutela e posta la norma, e non anche il debitore, poiche la violazione della norma non importa la lesione di un interesse di cui egli sia portatore in quanto soggetto passivo dell'esecuzione. (V 548/73, mass n 362584; (V 546/71, mass n 350238).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 569
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)