Sez. 2, Sentenza n. 3211 del 06/06/1979 (Rv. 399581 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - DELLE PARTI E DEL LORO DOMICILIO - INDICAZIONE DELLA PARTE DECEDUTA IN LUOGO DEGLI EREDI COSTITUITISI IN GIUDIZIO - ERRORE MATERIALE - CONFIGURABILITA - NULLITA DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - DELLE PARTI E DEL LORO DOMICILIO - INDICAZIONE DELLA PARTE DECEDUTA IN LUOGO DEGLI EREDI COSTITUITISI IN GIUDIZIO - ERRORE MATERIALE - CONFIGURABILITA - NULLITA DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE.*
L'indicazione, nell'intestazione, motivazione o dispositivo della sentenza, della parte deceduta nel corso del processo in luogo degli eredi costituitisi successivamente in giudizio, non determina la nullita della pronunzia medesima, ma si risolve in un errore materiale, suscettibile di correzione con la procedura prevista dagli art 287 e 288 cod proc civ, in quanto tale erronea indicazione non incide sulla ratio e sul contenuto della decisione, ne sulla identificazione dei soggetti del rapporto processuale. (Conf 1369/75, mass n 374909; (Conf 986/70, mass n 346471).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)