diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1369 del 11/04/1975 (Rv. 374909 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - DELLE PARTI E DEL LORO DOMICILIO - OMESSA OD ERRONEA INDICAZIONE DEL NOME DI UNA DELLE PARTI - NULLITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - PROCEDIMENTO DI CORREZIONE - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1975-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374909-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - DELLE PARTI E DEL LORO DOMICILIO - OMESSA OD ERRONEA INDICAZIONE DEL NOME DI UNA DELLE PARTI - NULLITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - PROCEDIMENTO DI CORREZIONE - APPLICABILITA.*

La mancata od erronea indicazione del nome di una delle parti nella epigrafe o nel dispositivo della sentenza, ovvero in entrambi, non costituisce motivo di nullita della sentenza stessa, quando dal contesto di questa sia possibile individuare, senza possibilita di equivoci, l'identita della parte; in tal caso, l'inesatta od incompleta indicazione si risolve in una mera irregolarita, suscettibile di rettifica con la procedura prevista per la correzione degli errori materiali degli artt 287 e 288 cod proc civ. (V da ultimo 829/73, mass n 363109).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)