Sez. 1, Sentenza n. 4037 del 06/04/1995 (Rv. 491680 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Interessi su crediti di imposta - Tassabilità - Decorrenza - Disciplina ex art. 56 D.P.R. n. 917 del 1986 - Applicabilità - Istanza di rimborso - Presentazione - Irrilevanza.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE
In tema di I.R.P.E.G., gli interessi maturati sui crediti di imposta del contribuente nei confronti della amministrazione, nel vigore del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, non vanno inclusi nell'imponibile, perché hanno natura compensativa e, quindi, non sono qualificabili né come reddito di capitale, né come reddito di impresa. Tale principio, peraltro, è stato modificato dall'art. 56 del testo unico approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917, che sottopone ora a tassazione tutti gli interessi comunque conseguiti da soggetto che produce reddito di impresa e tale disciplina opera retroattivamente per i periodi di imposta precedenti, ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 4 febbraio 1988 n. 42, ove sia stata presentata dichiarazione conforme alla disciplina di cui al predetto art. 56, senza che il presupposto per la retroazione dello"ius superveniens" venga in concreto meno quando il contribuente abbia, come nella specie, per così dire neutralizzato, con la presentazione della istanza di rimborso, la sua spontanea conformazione (anticipata) alla nuova disciplina.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 56, DPR 04/02/1988 num. 42 art. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)